Un somalo 33enne, durante un controllo, aggredisce un poliziotto spezzandogli la mano. Arrestato, su di lui pende l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
In un atto di resistenza, ha sfidato il tentativo di trattenerlo e ha aggredito gli agenti di polizia, provocando la frattura delle ossa della mano a uno di loro.
L’aggressione è avvenuta intorno alle 19 di giovedì 6 luglio, nei pressi di Piazza Duca d’Aosta, situata proprio di fronte alla Stazione Centrale di Milano.
L’individuo al centro dei fatti, un somalo di 34 anni con precedenti di irregolare, alla fine si è ritrovato in manette con le accuse sia di resistenza a pubblico ufficiale che di lesioni personali.
Poco prima del suo arresto, le forze dell’ordine avevano tentato di trattenere l’individuo per un’ispezione a seguito di segnalazioni per il suo comportamento molesto.
Tuttavia, il somalo 34enne ha rifiutato di fornire i documenti richiesti. A seguito del conseguente alterco, ha provocato una frattura scomposta alla mano di un agente delle forze dell’ordine, che è stata successivamente stabilita essere curabile in un periodo di 30 giorni.
Il reato di lesioni personali è a forma libera, e viene commesso da persone che impiegano qualsiasi strumento che possieda la capacità di arrecare danno.
Ad esempio, ciò può includere armi, spray irritanti, ombrelli o persino la semplice forza fisica.
Nel regno della scienza medica, il termine “malattia” comprende qualsiasi cambiamento fisico all’interno del corpo che si traduce in una diminuzione della funzionalità complessiva di un organo, indipendentemente dalla durata di questa menomazione.
Il fattore distintivo che distingue il reato di lesioni personali da quello minore di percosse è la presenza di malattia.
In caso di percosse, l’atto di aggressione non determina alterazioni anatomiche o funzionali che incidano negativamente sul benessere della parte lesa.
Ai sensi dell’art. 582 cp, per lesione personale di lieve entità si intende una lesione che può essere risolta nell’arco di 40 giorni.
In tali casi la legge consente la procedibilità del reato d’ufficio e la pena prevista è la reclusione da tre mesi a tre anni.
Per lesioni personali lievi (articolo 582 del codice penale) si intende che la vittima ha subito una condizione medica che può essere sanata entro un arco di 20 giorni.
Per tale delitto si procede a formale querela della persona offesa e la pena prevista è la reclusione da tre mesi a tre anni.
Ai sensi dell’articolo 583 del codice penale, il reato di lesioni personali gravi è definito come qualsiasi situazione in cui un individuo ha subito una malattia che pone un pericolo diretto per la sua vita.
Ciò vuol dire che lo rende incapace di svolgere le sue attività quotidiane per una durata superiore a 40 giorni, o porta a una compromissione permanente di una facoltà sensoriale o di un organo corporeo.
In tali casi, la legge prevede che l’autore di questo reato debba affrontare una pena detentiva da tre a sette anni.
L’articolo 584 del codice penale riguarda il reato grave di lesioni personali gravi. Tale reato si qualifica quando la vittima subisce una condizione irreparabile, come la perdita definitiva di un arto, di un organo, di un senso o di una deturpazione.
In tali casi il reato è perseguibile d’ufficio e la pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni.
Affinché il reato di lesioni personali sia passibile di pena, è imperativo che l’individuo in questione abbia deliberatamente e consapevolmente causato l’afflizione o abbia agito per negligenza dolosa.