Aperte le domande che consentono di richiedere il bonus tutto dedicato ai coltivatori e ai giovani imprenditori agricoli. La misura è stata prorogata a tutto il 2023 mediante l’ultima Legge di Bilancio.
L’Inps, sta dando tutte le informazioni utili tramite la circolare 74 che è stata pubblicata pochi giorni fa, con esattezza lo scorso 3 agosto. Il bonus, consente di richiedere l’esonero nella misura del 100%, per un periodo di ventiquattro mesi di attività, al massimo, dal versamento di contribuzione per la quota di invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti. Fa parte anche il contributo addizionale.
A rimanere fuori dallo sgravio fiscale sono il contributo di maternità e il contributo INAIL, pensato per i coltivatori diretti.
I beneficiari della bonus sono quindi sia i coltivatori diretti che gli imprenditori agricoli professionali (IAP), che hanno un’età inferiore a 40 anni, che risultano essere iscritti alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per tutto il nucleo familiare oppure soltanto per sé stesso, in qualità di titolare, per tutti i soggetti oppure per alcuni componenti del nucleo.
La modalità di inoltro della domanda è soltanto telematica. Per inviarla basta entrare nel “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli”, poi accedere alla sezione “Comunicazione bidirezionale”. A questo punto spostarsi su “Invio comunicazione” e usare infine lo specifico modello telematico dedicato alle nuove iscrizioni per il 2023. Quest’ultimo è stato denominato Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023).
Non potranno essere prese in considerazione le domande presentate in formato cartaceo o tramite l’invio via PEC o posta elettronica. Né tanto meno quelle presentate utilizzando moduli relativi ad anni precedenti. Per concludere l’Inps specifica poi che per il bonus 2023 è stato istituito, per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, con l’onere a carico dello Stato. Si ricorda che il bonus non è cumulabile con nessuno degli altri sgravi o degli altri incentivi appartenenti alla stessa tipologia.