Alcune categorie di cittadini sono esentate dal pagamento del canone RAI, e possono chiederne il rimborso se l’hanno già pagato. Ecco chi.
Tanto odiato da molti, il canone RAI è una spesa imposta a chiunque possieda un televisore. In particolare, a partire dal 2016 è stata introdotta la “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo”. In sostanza, se si è titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica, si presume in automatico che si possieda un televisore. Pertanto il canone RAI, che ammonta a 90 euro ogni anno, viene addebitato direttamente nella fattura dell’energia elettrica. Questo però non vale per tutti. Ci sono delle categorie, come gli anziani dai 75 anni in su, che non devono pagare il canone RAI e possono riceverne il rimborso. Vediamo.
Chi non deve pagare il canone RAI
In primis, non devono pagare il canone coloro che sono titolari di un’utenza elettrica attiva ma dichiarano di non possedere una TV. In aggiunta a questi, sono esonerati dal pagamento del canone RAI anche:
- anziani dai 75 anni in su che hanno un reddito sotto gli 8mila euro;
- membri delle Forze Armate che operano all’interno di ospedali militari, Case del Soldato e Sale convegno;
- membri delle Forze Nato che hanno una cittadinanza straniera;
- diplomatici e consoli;
- negozianti e rivenditori che riparano TV.
Queste categorie sono esonerate dal pagamento del Canone, e quindi se l’hanno già pagato possono chiederne il rimborso.
Esonero Canone RAI per gli over 75: come funziona
Come abbiamo anticipato, gli over 75 che hanno un reddito inferiore ad 8mila euro non devono pagare il Canone RAI. Per vedere riconosciuto questo loro diritto, questi anziani devono farne richiesta attraverso la Dichiarazione Sostitutiva di non detenzione, un modulo che si può scaricare sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Bisogna però fare attenzione al momento dell’anno in cui si compila il modulo per fare richiesta dell’esenzione. Se infatti l’anziano in questione inoltra la richiesta dal 1° luglio dell’anno prima al 31 gennaio dell’anno in corso, l’esonero è valido per tutto l’anno. Se invece si fa richiesta dell’esonero dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno corrente, non si dovrà pagare il canone solo per gli ultimi 6 mesi dell’anno.
Inoltre, è necessario tenere conto dei tempi di lavorazione delle pratiche, che possono essere lunghi. In particolare, va ricordato che se la richiesta viene presentata entro il 15 del mese, il canone verrà interrotto a partire dal mese successivo. Se, invece, si fa richiesta per l’esonero dal Canone dopo il 15 del mese, l’addebito verrà interrotto solo a partire dal secondo mese successivo a quello della richiesta.
Se i requisiti validi per essere esonerati dal pagamento del Canone RAI rimangono gli stessi nel tempo, non è necessario inviare la Dichiarazione ogni anno per continuare a non pagare il Canone. Al contrario, se alcuni requisiti dovessero cambiare, si dovrà compilare ed inviare il cosiddetto “Modulo di variazione dei presupposti”.
Come chiedere il rimborso del Canone RAI
Nel caso in cui qualcuno non sapesse di poter essere esonerato dal Canone RAI, e l’ha comunque pagato, non c’è da disperare: può chiederne il rimborso. Farlo è molto semplice: basta compilare il modulo apposito disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. All’interno di questo modulo si può trovare anche la Dichiarazione Sostitutiva per indicare che si possiedono i requisiti per essere esonerati dal Canone.
Coloro che ricevono l’addebito del Canone RAI direttamente in bolletta possono chiederne il rimborso direttamente attraverso la Dichiarazione Sostitutiva, indicando all’interno del modulo la causale 1.
Come arriva il rimborso? Viene accreditato generalmente direttamente dall’impresa che si occupa dell’utenza elettrica di riferimento, che la inserisce di solito nella prima fattura utile. Nel caso in cui l’azienda in questione non dovesse provvedere al rimborso, se ne occuperà direttamente l’Agenzia delle Entrate.
Come inviare la Dichiarazione sostitutiva o la Richiesta di rimborso
I moduli summenzionati per chiedere l’esonero o il rimborso del Canone RAI possono essere inviati con una raccomandata a questo indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
In alternativa, i moduli possono essere inoltrati con posta elettronica certificata oppure presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate.