Nel momento in cui si acquista una casa, è necessario tenere conto di dover pagare una parcella notarile, ma in questo caso non serve.
Quando si acquista una casa è necessario tenere conto che una parte di soldi dovrà andare per il pagamento della parcella del notaio. E questo anche nel caso in cui un genitore decida di donare la casa al proprio figlio.
È necessario infatti, per modificare l’intestazione del bene e trasferirne la proprietà, un atto scritto, cioè il Rogito notarile. E in questo caso è il donatario che deve versare le imposte sul trasferimento della proprietà.
E dovrà pagare sia le imposte che la parcella del notaio. Le imposte da pagare sono: l’imposta sulle donazioni, quella ipotecarie, quella catastale e l’imposta di bollo. La prima non è però, dovuta, se si tratta di una donazione tra coniugi.
Oppure tra ascendenti e discendenti e nelle donazioni tra fratelli e sorelle. È fondamentale però che il valore del bene non superi i 100.000 euro. In quel caso l’imposta sarà del 6 %. L’ imposta ipotecaria invece è pari al 2 % del valore dell’immobile.
Accordo privato tra chi dona e chi riceve
Mentre quella catastale è pari all’1% del valore catastale dell’immobile. Inoltre, queste imposte hanno la quota fissa di 50 euro ciascuna se per il donatario l’immobile è la prima casa.
A queste spese deve essere aggiunta la parcella del notaio che, in genere, secondo le tabelle, si aggira intorno all’uno 1,78 % del valore dell’immobile. Il notaio può portare questo valore fino a 5 , 99 % o ridurlo addirittura allo 0,653 %.
Cè un modo del tutto legale che permette alla persona che vuole donare la casa di non passare dal notaio e quindi evitare tutte queste spese. È sufficiente, infatti, che un padre, per esempio, che vuole donare la propria casa al figlio gli consegni le chiavi.
E gli permetta di viverci come se fosse già casa sua. Passato un periodo di vent’anni l’immobile diventa automaticamente su0 in forza dell’usucapione. I vent’anni partono dal momento in cui è avvenuta la donazione che può essere verbale.
Ma anche certificata attraverso una scrittura privata. Scaduti vent’anni, però, è necessaria la sentenza di un giudice che accerti che si siano verificati i presupposti dell’usucapione. La sentenza del giudice, infatti, sostituisce l’atto notarile.
Firme autenticate dal notaio
Porta direttamente alla trascrizione della proprietà del bene in capo al donatario. Anche in questo caso, per evitare le spese notarili, è necessario che l’accordo tra i due venga verbalizzato in sede giudiziale.
Una volta raggiunto l’accordo di mediazione, le firme sia di chi dona che di chi riceve, devono essere autenticate dal notaio. Questo è l’unico modo per non affrontare subito le spese notarili.