Finalmente è arrivata l’attesa decisione da parte del Governo di estendere l’obbligo di responsabilità civile sia ai monopattini che alle biciclette elettriche.
Il Consiglio dei Ministri dell’altra sera, su proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo concernente l’estensione dell’assicurazione della responsabilità civile a scooter e biciclette.
Questo significativo sviluppo nel campo delle obbligazioni assicurative mira ad affrontare la questione nei minimi dettagli.
Il Comune di Roma ha recepito con successo le direttive emanate da Bruxelles in materia. Il nuovo provvedimento comporta alcune modifiche sia al codice della strada che al codice delle assicurazioni private.
Tali adeguamenti si basano su una definizione rivista di veicolo e mirano a stabilire le situazioni in cui la copertura assicurativa diventa obbligatoria.
Al fine di migliorare il livello di trasparenza, come affermato in una comunicazione di Mimit, questa disposizione rafforza la funzionalità dello strumento ‘estimatore‘.
Questo strumento consente ai consumatori di confrontare i prezzi, le tariffe e le condizioni contrattuali offerte dalle compagnie assicurative senza incorrere in alcun costo.
È accessibile sia sul sito IVASS che sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, consentendo ai privati di consultare liberamente tali informazioni.
La copertura assicurativa è un requisito obbligatorio per i veicoli, indipendentemente dalla loro ubicazione o attività.
Ciò include i veicoli fermi o in movimento, e anche quelli che operano in aree ad accesso limitato, come i veicoli di trasporto che traghettano i passeggeri dal gate all’aereo negli aeroporti.
Esiste inoltre una distinta responsabilità relativa ai veicoli elettrici leggeri, che comprende non solo i monopattini ma anche le biciclette elettriche.
La disposizione prevede anche alcune esenzioni. In particolare, l’obbligo di copertura assicurativa è derogato per i veicoli non destinati all’uso come mezzo di trasporto.
Questa esenzione si applica anche ai veicoli che sono stati ritirati dalla circolazione (per rottamazione o per fermo amministrativo, confisca o sequestro), nonché ai veicoli che sono stati volontariamente dismessi (ad esempio, per motivi stagionali).
In questo caso, la novità risiede nella deliberata decisione dell’assicurato di sospendere la propria copertura assicurativa.
Questo codifica un’opzione precedentemente illimitata che era esclusivamente a discrezione della compagnia di assicurazioni.
Quanto alla sua durata, il periodo di sospensione è soggetto a molteplici proroghe, pur non potendo superare un massimo di 9 mesi, nel rispetto della tempistica annuale.