Per una determinata categoria di cittadini l’IMU verrà dimezzata. In questo articolo daremo spiegazioni più dettagliate in merito.
L’imposta comunale, nota anche come IMU, è obbligatoria e deve essere versata dal possessore di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.
Tale imposta deve essere pagata dal proprietario o da chiunque sia titolare di altri diritti reali, quali usufrutto, uso, abitazione, locazione o superficie.
Nel caso di aree demaniali concesse in concessione, il pagamento di tale imposta è a carico del concessionario, mentre nel caso di contratto di locazione è tenuto al versamento il locatario.
Nell’anno 2012 è stata introdotta l’IMU in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili, comunemente denominata ICI.
A partire dal 2014 e fino al 2019, l’IMU è stata ufficialmente designata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 – nota come legge di stabilità per il 2014 – a far parte integrante dell’imposta comunale unica, IUC.
Insieme alla tassa per i servizi indivisibili, o TASI, e alla tassa sui rifiuti, TARI (che comprende i casi di proroga), l’IMU comprende la IUC.
Quando non bisogna pagare l’IMU
L’applicazione dell’IMU, o Imposta Municipale Unica, è limitata alle abitazioni principali che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
In quanto tale, non si applica ad appartamenti, case o altri edifici che fungono da abitazione principale del contribuente, a meno che non rientrino nelle categorie “di lusso” di A/1, A/8 e A/9, che includono dimore signorili, abitazioni in ville, castelli o palazzi di rilevante valore storico o artistico.
Per chiarire, quando si parla di immobile esente dall’IMU per abitazione principale, si intende precisamente l’unità immobiliare ove il contribuente e i suoi stretti familiari sono nati e mantengono attualmente la loro residenza abituale.
Per legge, sono assimilate all’abitazione principale le fattispecie seguenti:
- le abitazioni primarie e le relative pertinenze dei soci assegnatari, costituite da unità immobiliari di proprietà di cooperative edilizie indivise;
- le unità immobiliari a proprietà indivisa che appartengono alle cooperative edilizie e che sono state destinate a studenti universitari soci assegnatari, senza necessariamente residenza anagrafica;
- i fabbricati di abitazione civile che sono destinati ad alloggi sociali;
- la casa familiare assegnata al genitore dei figli affidatario, che segue un provvedimento del giudice il quale costituisce, soltanto per finalità di applicazione dell’imposta, diritto di abitazione a favore dello stesso genitore affidatario.
- un singolo immobile censito o idoneo all’iscrizione nel catasto edilizio urbano come singola unità immobiliare, che deve essere di proprietà a titolo definitivo e non affittato da membri del servizio permanente che appartengono alle forze armate o alle forze di polizia ai sensi dei regolamenti militari. Inoltre, è ammesso alla titolarità anche il personale delle Forze di Polizia in forza dell’ordinamento civile, nonché coloro che prestano servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si precisa che è ammissibile anche il personale appartenente alla carriera prefettizia, purché non richieda la residenza abituale o la residenza anagrafica di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Sconto del 50%: quando spetta?
Sono tenuti al pagamento dell’IMU i seguenti soggetti:
- chi possiede la proprietà legale dello specifico immobile in questione;
- la persona fisica che possiede l’autentico diritto di usufrutto, uso, abitazione, locazione e superficie sull’immobile;
- il genitore assegnatario che ha assunto la proprietà della casa familiare.
- Il concessionario nel caso di aree demaniali a lui concesse;
- il locatario di immobili da costruire oppure in corso di costruzione, dati in locazione finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture che rivestono rilevanza storico-artistica possono beneficiare di una riduzione del 50% della loro base imponibile IMU.
Inoltre, esiste un altro scenario in cui questo stesso sconto può essere applicato, in particolare quando la proprietà è data in uso ai figli dei proprietari della proprietà, che sono i loro genitori.
In particolare, è attuata una riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili che sono dati in prestito dal contribuente ai propri parenti di primo grado per essere utilizzati come prima abitazione.
Tale riduzione si applica a condizione che:
- è avvenuta la registrazione del contratto di comodato;
- il comodante è in possesso soltanto dell’abitazione concessagli in comodato. Può anche possedere altro immobile considerato abitazione principale, a patto che sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante abbia sia la residenza che la dimora nel medesimo comune in cui si trova l’immobile dato in comodato.
Il decadimento del mutuatario, la base imponibile subirà una diminuzione.
Ciò avviene se l’immobile in questione rimane la prima abitazione del coniuge superstite che ha figli minorenni.
Nel caso di immobili rientranti nelle classificazioni catastali A/1, A/8 e A/9 – o individuati come residenze di pregio – è doveroso precisare che non saranno riconosciute esenzioni o agevolazioni.