La riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri rappresenta un importante passo avanti nella modernizzazione del sistema giudiziario italiano. Quali sono modifiche apportate
Il Consiglio dei Ministri (CdM), su proposta del ministro della giustizia Carlo Nordio, ha recentemente approvato un disegno di legge che apporterà importanti modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’Ordinamento giudiziario. Questa riforma rappresenta un significativo passo avanti nella riorganizzazione del sistema giudiziario italiano e mira a migliorare l’efficienza e l’efficacia delle procedure legali, nonché a garantire maggiori tutele per i diritti degli imputati.
Uno dei principali punti di questa riforma riguarda l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e le modifiche al reato di traffico d’influenze illecite. L’abuso d’ufficio, così come previsto dall’articolo 323 del codice penale, sarà eliminato, mentre il reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis) subirà un’ampia riformulazione. Le modifiche introdotte richiederanno che le relazioni tra il mediatore e il pubblico ufficiale siano effettivamente sfruttate e non solo vantate. L’utilità fornita al mediatore sarà di natura economica. Inoltre, il trattamento sanzionatorio per questo reato sarà aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Saranno inoltre estese al traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità del reato e per la collaborazione processuale.
Un’altra importante modifica riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni nell’ambito delle indagini penali. Viene ampliato il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendo la divulgazione solo se il giudice le riproduce nella motivazione di un provvedimento o le utilizza durante il dibattimento. Inoltre, viene vietato il rilascio di copia delle intercettazioni a soggetti diversi dalle parti coinvolte, a meno che non sia motivato dalla necessità di utilizzarle in un altro procedimento specifico. Sono stabilite anche restrizioni sulla registrazione di dati relativi a soggetti estranei alle parti negli atti di intercettazione.
La riforma prevede inoltre l’istituzione dell’interrogatorio preventivo rispetto all’applicazione di misure cautelari. Questo istituto sarà generalizzato e il principio del contradditorio preventivo sarà esteso a tutti i casi in cui non sia necessario adottare provvedimenti cautelari “a sorpresa”.
L’interrogatorio preventivo sarà escluso solo se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. Sarà inoltre obbligatorio per il giudice valutare quanto dichiarato dall’indagato durante l’interrogatorio preventivo nell’ordinanza applicativa della misura cautelare, e la mancata conduzione dell’interrogatorio potrebbe invalidare l’ordinanza stessa. In caso di impugnazione, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.
Un’altra novità introdotta da questa riforma riguarda la collegialità del giudice per l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. Quando tale misura è detentiva, sarà previsto un giudice collegiale. È previsto anche un aumento dell’organico del personale di magistratura ordinaria per garantire un adeguato rafforzamento dell’organico.
La riforma prevede anche alcune modifiche all’informazione di garanzia, che sarà trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato. In essa dovrà essere contenuta una descrizione sommaria del fatto, e la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria sarà limitata ai casi di urgenza. È inoltre vietata la pubblicazione dell’informazione di garanzia fino alla conclusione delle indagini preliminari. Inoltre, viene modificata la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che non potrà più appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta di lieve entità, mentre restano appellabili le decisioni di proscioglimento per reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta.
Infine, viene introdotta un’interpretazione autentica della disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si specifica che il limite sarà massimo di 65 anni di età; si riferisce al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.