Il gip respinge l’archiviazione di un caso di violenza sessuale: “Il silenzio non è consenso””

Il Gip di Milano rinvia a giudizio un uomo, accusato di violenza sessuale, caso che il pm aveva deciso di archiviare. 

Aula di tribunale
Aula di tribunale – IMilanesi.it

È stata respinta la richiesta di archiviazione della Procura di Milano su un caso di violenza sessuale, in cui era coinvolto un 32enne.

Il pm aveva ordinato l’archiviazione per questa vicenda del 2019, durante la quale una 27enne è stata stuprata. La motivazione della procura era un “fraintendimento” da parte dell’uomo sul silenzio della ragazza, ma il giudice dice no e respinge la richiesta.

Il gip dice no all’archiviazione della causa per violenza sessuale

Un caso emblematico in queste ore nelle aule di tribunale di Milano: il gip ha respinto la richiesta di archiviazione di un caso di violenza sessuale, avvenuto nel 2019.

Giudice in tribunale
Giudice in tribunale – IMilanesi.it

Accusato un uomo di 32 anni che, una sera di tre anni fa, si propose di dare un passaggio a una ragazza di 27 anni, uscita con l’amica ai Navigli e rimasta sola nel tornare a casa, non trovando nessun mezzo pubblico per rientrare.

L’uomo ha approfittato della situazione per abusare di lei, dopo averla fatta salire in auto e portandola invece nel suo appartamento.

La giovane aveva poi denunciato il suo molestatore, affermando di non averlo mai visto prima di quella sera e aveva poi raccontato cosa era successo, anche in un incidente probatorio.

La ragazza affermò di essersi paralizzata completamente quando aveva capito che il 32enne non la stava riportando a casa, non riuscendo a dire neanche una parola.

Ed è a questo che si è appellata la procura per richiedere l’archiviazione del caso, affermando: “L’indagato potrebbe avere ‘frainteso’ il silenzio della ragazza per l’ora tarda, per la stanchezza”.

Ma il gip non ci sta e dice no, la causa deve andare avanti, perché il motivo della richiesta non ha nessuna base solida.

La decisione del gip

Nell‘ordinanza emessa dal gip di Milano, si legge chiaramente che il silenzio usato come scusa per archiviare la causa, non può essere considerato come un consenso.

Non si poteva fraintendere, secondo il gip, il silenzio della giovane 27enne:

Quel silenzio non poteva essere affatto frainteso posto che la ragazza aveva chiesto di essere accompagnata a casa. Le condizioni di buio, di notte tarda di possibile stato di ebbrezza che il pm evidenzia per ‘giustificare’ un possibile fraintendimento dell’uomo assumono in vero rilevanza per affermare la condizione di fragilità, vulnerabilità e debolezza della ragazza

Il silenzio, in sostanza, non può essere mai attribuito al consenso e non può essere frainteso, secondo quanto disposto dal giudice.

Per legge, infatti, il consenso se c’è deve essere “espresso o, se tacito”, deve essere inequivocabile in qualsiasi forma.

L’uomo, quindi, sarà accusato con l’imputazione coatta prevista dall’ordinanza del gip e la causa andrà avanti, con un processo.

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