Caro bollette, massima attenzione ai gestori che cambiano contratti

L’aumento delle bollette previsto ormai da mesi richiede che si faccia massima attenzione a come si utilizza l’energia in casa, onde evitare sprechi.

Caro bollette contratti
Caro bollette contratti – Imilanesi.Nanopress.it

Per quanto non è prevista la possibilità di modifiche contrattuali unilaterali nei mesi futuri, gli utenti devono fare attenzione ai propri gestori di fornitura elettrica.

In vista dell’inverno e dell’imminente accensione dei riscaldamenti, gli operatori stanno facendo di tutto per proteggersi dal caro rincari. Un costo che si troveranno a pagare, non potendoli in determinati contesti scaricare sugli utenti.

Non è escluso, di conseguenza, che alcune aziende di fornitura cerchino di agire con furbizia aggirando  il problema. Analizziamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti e come difendersi da eventuali condotte illecite.

Caro bollette, attenzione ai gestori

Secondo quanto spiegato da Antitrust e Arera, attraverso i presidenti, Roberto Rustichelli e Stefano Besseghini al termine di una riunione:

Le modifiche contrattuali sono possibili ‘solo a specifiche condizioni’.

Il chiarimento è determinato dai rincari delle bollette e dal periodo critico, che sta segnando gli attuali rapporti contrattuali espressi dai consumatori.

Lo scopo principale quello di mostrare senza dubbi la natura e vincoli alla base delle possibili

Modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas”.

 Uomo legge bollette aumentate
Uomo legge bollette aumentate -imilanesi.nanopress.it

Tutto è visto inoltre in considerazione delle norme del decreto Aiuti bis, a garanzia e tutela dei clienti, oltre che del sistema energetico della Nazione.

In una nota è evidenziato come il continuo aumento dei prezzi, e le tensioni in atto a livello internazionale, aumentino la tensione.
Questo accade anche tra consumatori e operatori del settore energetico.

Tutto ciò potrebbe risolversi in azioni commerciali scorrette o violazioni delle regole di questo settore.

A testimoniare queste eventualità, le segnalazioni pervenite alle Autorità competenti, segnalate dai consumatori circa le avvenute violazioni del dl Aiuti bis.

Una delle novità più in vista: le variazioni unilaterali di contratto.

Lampadina su bollette luce
Lampadina su bollette luce – imilanesi.nanopress.it

Ma non solo, come osservano Antitrust e Arera: sono impiegati in modo improprio, quelli che sono gli strumenti del “recesso del venditore e della risoluzione per eccesso di onerosità”.

Nonostante l’Autorità garante, sia dell’idea che le imprese del settore conservino un comportamento aziendale rispettoso della legge, nondimeno interverrà, se la condotta delle aziende divenisse lesivo dei diritti del consumatore, nonché degli “assetti del mercato“.

Decreto legge Aiuti bis per le bollette

Vale la pena ricordare brevemente che il decreto legge Aiuti bis prevede alcune misure di carattere urgente nei settori dell’energia, dell’emergenza idrica e delle politiche sociali e industriali.

In particolare, per i contratti stipulati nell’attuale mercato libero dell’energia elettrica e del gas, è prevista la sospensione delle disposizioni che permettono di modificare unilateralmente i contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale in termini di definizione dei prezzi, fino al 30 aprile 2023.

Contatore gas, costo energia
Contatore gas, costo energia – omilanesi.nanaopress.it

Allo stesso modo, fino al 30 aprile 2023, è inefficace la notifica effettuata allo stesso scopo prima della data di ingresso del decreto, eccetto che la variazione di contratto non sia già state perfezionate.

Ipotesi di modifiche

Cerchiamo di capire se le modifiche dal gestore sono legittime o meno e le eventuali ipotesi possibili.

Qualora il gestore comunichi che da un determinato giorno il contratto muterà per la situazione economica del mercato diventando da fisso a variabile, o faccia lievitare il prezzo fisso stabilito, tale comportamento è ritenuto illegittimo.

In tal caso  l’utente può inviare una contestazione al gestore attraverso una raccomandata (o pec), Nello stesso tempo va fatta una segnalazione all’antitrust e all’Arera, al fine di opporsi all’aumento del prezzo o a l’eventuale modifica del contratto.

In caso di mancata risposta si può presentare un’istanza di conciliazione all’Arera. Tuttavia mentre si aspetta la risposta è consigliato di pagare le bollette per non divenire morosi per arretrato dei pagamenti.

Lampadine e banconote
Lampadine e banconote – imilanesi.nanopress.it

Se, invece, il rapporto in  origine prevedeva già delle variazioni di prezzo dopo un certo periodo di tempo, non è  una variazione unilaterale, ma di una normale evoluzione del contratto, in ta caso l’aumento del prezzo non va in violazione della legge.

Rinnovo di un contratto in scadenza

Uno scenario diverso è quello del rinnovo di un contratto in scadenza: quando un contratto è giunto al termine, l’operatore è autorizzato a fissare un nuovo prezzo per il rinnovo sulla base dei maggiori costi che deve sostenere. Pertanto, in questo caso, non vi è alcuna violazione della legge.

Qualunque tentativo di modifiche del contratto dal gestore, come convincere l’utente a firmarne uno ex novo, se non si è d’accordo non va firmato.

Se il gestore evoca l’eccessiva onerosità del contratto e sottopone uno prezzo superiore, e l’utente non vuole firmare, il comportamento del gestore è totalmente illegittimo. La risoluzione in questo caso deve essere stabilito con il cliente o eventualmente, disposta dal giudice, oltre ad essere segnalata ad Arera e Antitrust.

Per ultimo se il gestore comunica direttamente il recesso immediato dal contratto, va segnalato ad Arera e Antitrust. Inoltre  si chiede al gestore il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Si ricorda che la società può rescindere il contratto stipulato con l’utente esclusivamente se i termini del contratto lo stabiliscono.  In ogni caso, con un periodo di preavviso specificato nel contratto non inferiore a sei mesi.

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